Art. 11.

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'istituzione di un fondo, finanziato con risorse provenienti da datori di lavoro, da lavoratrici o da lavoratori, secondo misure fissate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e destinato a partecipare, anche parzialmente, agli oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del licenziamento.
      2. Al fondo di cui al comma 1 sono destinate le somme di cui al comma 3 dell'articolo 4.